cani al ristorante?

E’ possibile portare il cane al ristorante o in pasticceria?


E’ un quesito che mi è stato posto più di una volta dai proprietari di animali (e non) che chiedono se i cani e gli altri animali da compagnia possano entrare nei bar, nei negozi o nelle strutture pubbliche.


Per rispondere è necessario sapere cosa dice la legge, ma prima iniziamo facendo le dovute distinzioni tra luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico. Sono considerati pubblici i luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico come ad esempio gli uffici e, in generale, le strutture pubbliche: palazzetti dello sport, stadi, spiagge, ecc. 


Sono “aperti al pubblico” i luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore come ad esempio i bar, i ristoranti, i supermercati, ecc. 


Proviamo a fare chiarezza partendo dall'articolo 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320/1954) che al comma c) prevede. “ l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico”; 


mentre al comma d) si legge. “l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia alle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati in servizio”. 


La differenza tra i due concetti è importante perché mentre nel luogo aperto al pubblico il cane deve indossare sia il guinzaglio che la museruola, invece, nel luogo pubblico il cane può essere condotto alternativamente con guinzaglio oppure con museruola. Più recentemente il Ministero della Salute ha validato il Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi nel quale si legge che è consentito l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola.


 Il cane, quindi, non deve entrare a contatto con gli alimenti: resta, dunque, il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi. Inoltre, nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza.


 Dunque, non esiste un divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, ma devono essere rispettate speciali cautele in quegli esercizi commerciali in cui sono presenti sostanze alimentari. 


E se il gestore mi vieta l’ingresso col cane? 


E’ necessario considerare che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico. Tuttavia, è sempre opportuno informarsi sull’esistenza di specifici regolamenti locali (comunali) in materia, attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre che i gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali richiedano e ottengano un’autorizzazione, che di fatto confermi tale divieto. 


In questo caso si crea però l’obbligo di esporre all’ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi. Per la legge, pertanto, il divieto è inesistente se manca il cartello esposto. Quindi, se il gestore insiste nell’impedire l’ingresso, è possibile chiamare la Polizia municipale per far accertare l’inesistenza del cartello, quindi del divieto, e permetterti l’ingresso nel locale. Qualora sia consentito portare il proprio animale da compagnia nel ristornate o in gelateria mi permetto dare alcuni semplicissimi consigli di buon comportamento. Avvertire se possibile in anticipo che si è in compagnia del cane.


 Il cane deve stare legato al guinzaglio vicino al proprio padrone per evitare di ostacolare chi lavora nel locale e/o gli altri clienti. E’ buona norma chiedere ai vicini di tavolo se soffrono di allergie e in caso di risposta affermativa chiedere al gestore di spostarvi in un’latra zona. Se vi sono altri animali presenti è consigliabile non stare vicini per evitare litigi tra gli animali e/o affettuosi rituali amorosi. Se date da mangiare al vostro cane assicuratevi che non sporchi il pavimento oppure predisponete una ciotola. 


In conclusione mi piace citare una frase di San Francesco d’Assisi, nato come Giovanni di Pietro Bernardone ad Assisi, il 26 settembre 1181 che con Santa Caterina da Siena è patrono d’Italia, ricordato anche come il santo protettore degli animali. La frase è contenuta nella V Ammonizione*: “E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo.”

                                                                                                                

 

*Ammonizioni: raccolgono 28 pensieri di Francesco, che secondo gli storici potrebbero essere delle conclusioni di alcune conversazioni dei capitoli celebrati dai frati. Esse trattano vari argomenti, fra cui spiccano i commenti alle Beatitudini. (cit. Wikipedia in Opere)