passaporto: non sempre una passeggiata

L’ottenimento del Passaporto, può non essere una passeggiata…


Da inizio anno sto ricevendo diverse richieste di consulenza di Clienti che hanno difficoltà ad ottenere il passaporto. Molti di noi, infatti, si stanno organizzando per trascorrere le vacanze all’estero e devono fare i conti oltre che per le vacanze, anche con la Questura.  

Non sempre, infatti, l’ottenimento del passaporto avviene in automatico, ma viene negato in determinati casi stabiliti dalla legge.

È previsto, ad esempio, che non venga rilasciato se non abbiamo pagato una multa (intesa come sanzione pecuniaria comminata a seguito di procedimento penale) o un’ammenda. Inoltre molti non sanno che, se siamo madri o padri di figli minori, avremo bisogno dell’assenso dell’altro genitore per chiedere e ricevere il passaporto. Ciò è previsto dal legislatore come forma di tutela dei minorenni. Ma andiamo per gradi. 

Cos’è il passaporto?

 Il passaporto è un documento di riconoscimento che ha una durata decennale, il cui possesso è necessario per recarsi all’estero. Infatti, solo per viaggiare all’interno dell’Unione europea o in altri Stati che hanno aderito a specifici accordi è sufficiente la carta d’identità. Quando il passaporto scade, esso non si rinnova, ma occorre chiederne all’autorità competente, la Questura del luogo di residenza, il rilascio di uno nuovo. La domanda può essere fatta presso la Questura stessa, presso gli uffici comunali, presso il comando dei Carabinieri o presso i Commissariati di Polizia.

 Recentemente, è possibile evitare le lunghe file presso le strutture menzionate mediante la richiesta online del passaporto: in pratica, tramite il sito della Polizia di stato, l’utente può prenotare luogo, data e ora di consegna del documento. In questo modo, basterà recarsi presso l’ufficio selezionato, nel giorno e all’ora stabiliti, per ricevere il passaporto senza fare la fila. Inoltre, tramite Poste italiane, è possibile ottenere il documento direttamente a casa o al proprio ufficio, usufruendo così del servizio di consegna a domicilio; servizio che mi risulta attivo sia dal lontano ottobre 2014.

 Quando il passaporto viene negato? 

La legge 21 novembre 1967, n.1185, denominata “Norme sui passaporti”, all’art.3 stabilisce i casi in cui il passaporto non può essere rilasciato. Vediamo quali sono: 

1) persone sottoposte a potestà genitoriale (quindi i minorenni) o a tutela: per tali soggetti occorre, rispettivamente, l’assenso dei genitori, del tutore oppure l’autorizzazione del giudice tutelare (ad esempio in caso di separazione dei i coniugi); 

2) i genitori di figli minori: in questo caso occorre l’assenso dell’altro genitore del minorenne o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare. Non rileva il fatto di essere separati, divorziati, sposati o conviventi: la norma infatti, come già detto in precedenza, è prevista per tutelare il minore. L’altro genitore, quindi, deve firmare l’assenso davanti al pubblico ufficiale. Se impossibilitato a firmare personalmente, bisogna presentare un documento di assenso (disponibile sul sito della polizia) al rilascio del passaporto, insieme ad un documento di assenso all’espatrio: entrambi i moduli vanno firmati in originale; 

3) persone che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale (carcere, arresti domiciliari ecc.). Il rilascio verrà negato anche se la pena è stata sospesa: infatti, lo Stato italiano ha l’esigenza di rendere effettiva ed esigibile la sanzione irrogata, evitando così eventuali fughe all’estero del condannato; 

4) persone che non hanno pagato una multa (ripeto da intendersi come pena pecuniaria nel processo penale prevista per i c.d. delitti) o un’ammenda (prevista sempre dal codice penale, ma per le c.d. contravvenzioni) a meno che non intervenga il nulla osta dell’autorità che gestisce l’esecuzione della sentenza. Il nulla osta, però, non può essere concesso se la multa o l’ammenda sono state convertite in una misura restrittiva della libertà personale o se la loro conversione importerebbe una pena superiore a 1 mese di reclusione o a 2 mesi di arresto; 

5) persone sottoposte ad una misura di sicurezza detentive o a misure di prevenzione (ad esempio sorveglianza speciale o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province). Infine, 6) persone residenti all’estero che, richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell’anno in cui compiono il ventesimo anno di età, non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione all’obbligo del servizio militare. 

Precisato questo, affrontiamo il caso specificato al punto 2: un genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale). Il genitore in questione, vuole recarsi all’estero da solo o con il figlio minore, ma non ha il consenso dell’altro genitore. 

Quindi che fare? Rinunciare alla partenza? 

In questo caso ci viene in soccorso il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore se il minore risiede in Italia. Se invece, il minore risiedesse all’estero con l’altro genitore (cosa che si verifica più spesso di quanto si creda) la competenza passa al Console. La procedura è piuttosto semplice, tanto che è possibile fare da soli, non essendo obbligatoria la presenza dell’Avvocato. 

 Innanzitutto si inizia mediante un’istanza con la quale si spiegheranno le ragioni del diniego del passaporto. Si chiederà, pertanto, al Giudice Tutelare il c.d. “nulla osta” al rilascio del passaporto. Si tratta, comunque, di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice ha necessità di fissare un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore. 

In ogni caso chi propone il ricorso dovrà provare di aver chiesto inutilmente l’assenso all’altro genitore mediante il deposito della raccomandata con avviso di ricevimento. L’udienza non è necessaria nel caso in cui l’altro genitore non sia reperibile o risieda all’estero. In questi casi è necessario, quindi, depositare in cancelleria una istanza che sia il più possibile completa e documentata. 

Il Giudice Tutelare, al termine dell’istruttoria, pronuncerà un decreto con il quale autorizzerà o meno a compiere l’attività richiesta.

 Una volta conseguito il nulla osta, si consegnerà all’ufficio passaporti della Questura, una copia autentica del decreto. La pratica ha un costo di €.27,00 per marca da bollo. 

Se il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore la domanda è esente dal pagamento del contributo unificato, altrimenti è dovuta la somma di €.98,00.

 In conclusione mi permetto di citare una frase “epica” di Jules Verne* contenuta in uno dei suoi tanti capolavori “Ventimila leghe sotto i mari” pubblicato nel 1870: “I passaporti non servono mai ad altro che a impacciare le persone oneste ed a favorire la fuga dei bricconi.”


 

*Jules Gabriel Verne, spesso italianizzato in Giulio Verne (Nantes, 08 febbraio 1828 Amiens, 24 marzo 1905), è stato uno scrittore francese. Considerato tra i più importanti autori di storie per ragazzi, con i suoi romanzi scientifici è considerato, assieme a H. G. Wells, il padre della moderna fantascienza. Giunse al successo nel 1863, quando si dedicò proprio al racconto d'avventura. Tra le sue numerosissime opere, note in tutto il mondo, vi sono romanzi come Viaggio al centro della Terra, Dalla Terra alla Luna, L'isola misteriosa, Ventimila leghe sotto i mari ed Il giro del mondo in ottanta giorni, con alcuni di questi che sono poi divenuti anche film di successo. Con i suoi racconti ambientati nell'aria, nello spazio, nel sottosuolo e nel fondo dei mari, ispirò scienziati e applicazioni tecnologiche delle epoche successive. (Tratto da Wikipedia)