SUCCESSIONE MINORENNI

LA SUCCESSIONE DEL MINORENNE


Cosa succede quando l’eredità spetta a un minore? Per il nostro ordinamento, i minorenni possono essere nominati eredi in un testamento o essere chiamati alla successione legittima di un loro parente, ma non possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare all’eredità. 


È necessario infatti l’intervento dei genitori (o di un legale rappresentante) e del giudice tutelare. 


C’è però da precisare che la successione potrebbe esporre il minore a responsabilità per i debiti del de cuius, pertanto esistono tutele specifiche per impedire che l’eredità possa danneggiarlo. 


In presenza di minorenni la successione deve quindi essere accettata con il beneficio di inventario, e qui entra in gioco il giudice tutelare. Che cos’è il beneficio d’inventario?


Il beneficio di inventario non è altro che una tutela per il minore, che può avere dei vantaggi anche per i maggiorenni. Come è regolata la successione del minore? L’art. 470 c.c. prevede che “L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario”. Il successivo art. 471 c.c. prevede, però, che l’accettazione dell’eredità del minore deve essere fatta necessariamente con beneficio d’inventario. Esistono dunque due tipi di accettazione: “quella semplice” oppure “con beneficio d’inventario”. Nel caso in cui l’erede sia un minore, la legge prevede che non si possa accettare l’eredità obbligatoriamente col beneficio d’inventario. 


Per ottenere l’autorizzazione all’accettazione (o, in alternativa, alla rinuncia) dell’eredità per conto del minore, i genitori (o altro legale rappresentante) devono depositare un apposito ricorso dinanzi al giudice tutelare competente, ovvero sia quello del luogo in cui il minore abbia la residenza o il domicilio. Una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale del Giudice Tutelare, i genitori potranno presentarsi davanti ad un notaio oppure davanti al cancelliere del tribunale competente per la successione e compiere infine l’atto pubblico di accettazione o di rinuncia dell’eredità. Detto ciò, senza troppo dilungarsi, vado a spiegare le ragioni di questa scelta del nostro legislatore. 


Vi da sapere che l’accettazione “semplice” dell’eredità comporta la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Pertanto se nella massa ereditaria ci sono debiti, questi si trasmettono all’erede, che sarà tenuto a pagarli, anche con i propri beni personali. Invece, l’accettazione c.d. “con beneficio d’inventario”, consente che il patrimonio dell’erede sia separato da quello del defunto, per cui i creditori potranno rifarsi solo sui beni del defunto, caduti in successione. In questo caso, l’erede risponderà di eventuali debiti nei limiti del patrimonio ereditato, senza correre il rischio di dovervi far fronte con i propri beni personali.


Vi è altresì da aggiungere che la scelta tra le due opzioni è il frutto di valutazione di convenienza dell’erede. Solamente nel caso in cui l’erede sia minore, però, la legge prevede che si debba accettare l’eredità col beneficio d’inventario. Questa norma, impedisce così l’effetto della confusione tra il patrimonio dell’erede minorenne ed il patrimonio del defunto, con conseguente tutela nei confronti di eventuali creditori del defunto. Come funziona l’accettazione con beneficio di inventario in caso di successione dei minorenni? Nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, il codice civile prevede termini precisi per il compimento di una serie di attività volte a ricostruire il patrimonio. Per prima cosa è necessaria la redazione dell’inventario, cioè un documento nel quale vengono elencati e descritti tutti i beni dell’asse ereditario. Se queste attività non vengono tempestivamente compiute, l’erede decade dal beneficio di inventario e diventa dunque erede puro e semplice (con conseguente confusione del patrimonio personale con quello ereditato). 


E se i genitori o il legale rappresentante del minorenne chiamato all’eredità, dopo aver accettato (previa autorizzazione del giudice tutelare) non redigono l’inventario? Anche per questa ipotesi, la legge prevede una tutela particolare per il minore. Infatti basti leggere l’art. 489 c.c. che proroga per i minorenni la possibilità di procedere alla redazione dell’inventario sino al compimento dei 19 anni; quindi fino ad un anno dopo il raggiungimento della maggiore età. In pratica, anche se i genitori o il rappresentante legale non fanno l’inventario nei termini prescritti dalla legge, il minore non decade da detto beneficio previsto dalla legge se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, egli procederà alla redazione dell’inventario; da tenere ben presente che se non procede in tal senso, sarà considerato un erede puro e semplice.


In estrema sintesi, quindi, ricordo che nel caso dei minorenni, l’eredità devoluta ai minori può  e deve essere accettata solo con beneficio d’inventario. In difetto di accettazione, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità e, nel termine di prescrizione 10 anni così come previsto dall’art. 480 c.c. Il genitore (o altro rappresentante legale) potrà/dovrà quindi accettare l’eredità (purché con beneficio d’inventario). Il minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza detto beneficio o rinunciare all’eredità. 


In conclusione ben dicevano gli antichi romani “Hodie mihi, cras tibi”: oggi a me, domani a te, è una locuzione latina spesso utilizzata nelle iscrizioni sepolcrali cristiane. La frase deriva da un verso del Siracide, mihi heri, et tibi hodie, «ieri a me, e oggi a te», dove a parlare è un morto, o la morte personificata. Nel linguaggio comune l'espressione serve ad ammonire chi si rallegra delle disgrazie altrui che un giorno potrebbe toccare a lui, o viene utilizzata come esortazione a sopportare gli inevitabili mali della vita.